Diritto dell’immigrazione

Art. 31: Firenze autorizza genitori e nonna a restare

Una decisione che mette al centro i bambini: per il loro equilibrio, servivano entrambi i genitori e la nonna. Cosa ha valutato il tribunale.

Ada Alia in toga in piedi nello studio di Pistoia

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, applicando l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998, ha autorizzato la permanenza in Italia dei genitori di due minori e della loro nonna. È una decisione che merita di essere raccontata, perché mostra come la norma funziona quando al centro ci sono davvero i bambini.

Il caso, in breve

Due bambini vivevano stabilmente in Italia, frequentavano la scuola e avevano esigenze di cura sanitaria. Con il ricorso abbiamo chiesto che i genitori e la nonna, che si occupavano di loro ogni giorno, fossero autorizzati a restare in Italia accanto a loro.

Al tribunale non abbiamo presentato soltanto la posizione dei genitori, ma l’intero nucleo che si prendeva cura dei minori, nonna compresa.

Cosa ha valutato il tribunale

Secondo il collegio, la presenza di entrambi i genitori e della nonna era essenziale per il benessere, la crescita e l’equilibrio emotivo dei bambini. Hanno pesato in particolare:

  • il radicamento dei minori in Italia e il loro percorso di integrazione;
  • le esigenze di cura sanitaria, che richiedevano continuità e una rete familiare presente;
  • il diritto all’istruzione, che un rientro forzato avrebbe interrotto;
  • il ruolo concreto della nonna nell’accudimento quotidiano.

Perché è importante anche la nonna

L’art. 31 parla di «familiare» del minore, non soltanto di genitore. Quando un altro parente svolge un ruolo stabile e significativo nella vita del bambino, la sua presenza può rientrare nei gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. Va però provato con documenti, testimonianze e, spesso, con la relazione dei servizi sociali.

Cosa insegna questa decisione

Tre indicazioni pratiche per chi sta valutando un ricorso simile:

  1. Raccontare la famiglia per com’è davvero: chi accompagna i bambini a scuola, chi li segue dal medico, chi se ne occupa mentre i genitori lavorano.
  2. Documentare la salute e la scuola: certificati, relazioni, pagelle, piani terapeutici.
  3. Agire per tempo, prima che un provvedimento di espulsione renda tutto più difficile.

Per il quadro generale della norma si veda la guida sul permesso per assistenza minori.

Ogni situazione è diversa, e nessun esito è garantito. Ma questa decisione conferma che la tutela dei minori e dei legami familiari è un principio che i giudici prendono sul serio.

Seguo questi procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni di Firenze, in italiano, inglese e albanese. Maggiori informazioni su diritto dell’immigrazione e su diritto di famiglia, anche a Firenze e Prato.

L’avvocato Ada Alia in toga nel suo studio di Pistoia, davanti ai diplomi incorniciati

Avv. Ada Alia

Avvocato del Foro di Pistoia dal 2020, si occupa di diritto penale, famiglia, immigrazione e risarcimento del danno. Riceve in italiano, inglese e albanese.

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