Diritto dell’immigrazione
Ricongiungimento familiare: requisiti, reddito, alloggio
Riunire la famiglia in Italia è un diritto, ma la procedura è precisa: requisiti di reddito e alloggio, nulla osta, visto. Ecco come funziona.
Il ricongiungimento familiare permette a chi vive regolarmente in Italia di farsi raggiungere dai propri familiari. È disciplinato dall’art. 29 del Testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) ed è uno dei percorsi più richiesti, e più delicati, del diritto dell’immigrazione.
Chi può chiederlo
Può chiedere il ricongiungimento lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro, studio, motivi familiari, asilo o altri motivi previsti dalla legge, oppure del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quali familiari
- il coniuge maggiorenne e non legalmente separato;
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- i figli maggiorenni a carico, se per ragioni di salute non possono provvedere a sé stessi;
- i genitori a carico, a condizioni precise: se non hanno altri figli nel Paese di origine o, se ultrasessantacinquenni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute.
I requisiti: alloggio e reddito
Alloggio. Serve un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, attestati dal Comune.
Reddito. Il reddito annuo deve essere almeno pari all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per due o più figli di età inferiore a 14 anni il reddito richiesto è pari al doppio dell’assegno sociale. Si può tenere conto anche del reddito dei familiari conviventi.
Poiché l’importo dell’assegno sociale è aggiornato ogni anno, conviene verificare la cifra esatta al momento della domanda.
La procedura, passo per passo
- Domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, con modalità telematica.
- Verifiche della Questura e dello Sportello sui requisiti. La legge prevede il rilascio del nulla osta entro 90 giorni.
- Visto di ingresso per ricongiungimento, richiesto dal familiare al consolato italiano nel Paese di residenza, che verifica anche i documenti sui legami familiari.
- Ingresso in Italia e, entro otto giorni, convocazione allo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.
I documenti che creano più problemi
- certificati di matrimonio e di nascita tradotti e legalizzati (o con apostille, se il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aia del 1961);
- attestazioni di reddito incomplete o non aggiornate;
- certificati di idoneità alloggiativa scaduti o riferiti a un alloggio non più disponibile.
Se la domanda viene respinta
Contro il diniego del nulla osta o del visto per ricongiungimento è competente il tribunale ordinario. Anche qui i termini vanno rispettati con attenzione, e spesso conviene prima verificare se sia possibile integrare la documentazione.
E chi è già in Italia?
Se il familiare è già regolarmente presente in Italia, in alcuni casi si può chiedere direttamente un permesso per coesione familiare (art. 30 del Testo unico), senza passare per il visto.
Per approfondire: diritto dell’immigrazione. Colloqui in italiano, inglese e albanese.